Motivi ostativi al rilascio del passaporto - documenti ufficiali e verifica in Questura

Motivi Ostativi Rilascio Passaporto: Guida 2026

I motivi ostativi al rilascio del passaporto sono le condizioni previste dalla legge che impediscono alla Questura di consegnare il documento a chi ne fa richiesta. Sono elencati nell’articolo 3 della Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 e riguardano soprattutto chi ha figli minori senza l’assenso dell’altro genitore, chi è sottoposto a procedimenti penali e chi deve scontare una pena. In questa guida aggiornata al 2026 Lei troverà l’elenco completo dei motivi ostativi, cosa rispondere nella dichiarazione richiesta dalla Questura e come comportarsi se il passaporto Le viene negato.

Cosa Significano i Motivi Ostativi al Rilascio del Passaporto

Per motivi ostativi si intendono gli impedimenti giuridici che, se presenti, non consentono allo Stato di rilasciare il passaporto. Il termine “ostativo” deriva dal verbo “ostare”, cioè “impedire”: un motivo ostativo è dunque una causa che blocca il rilascio del documento di viaggio.

Il passaporto è un diritto del cittadino, ma non assoluto. L’articolo 16 della Costituzione italiana garantisce la libertà di espatrio, “salvo gli obblighi di legge”. Proprio su questa riserva di legge si fonda la possibilità, per la Polizia di Stato, di rifiutare o sospendere il rilascio quando ricorre una delle situazioni indicate dalla Legge 1185/1967.

Quando Lei presenta la domanda in Questura o tramite l’Agenda online della Polizia di Stato, le viene chiesto di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dalla legge. Questa autocertificazione ha valore legale: rispondere il falso costituisce reato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Quali Sono i Motivi Ostativi Previsti dalla Legge 1185/1967?

L’articolo 3 della Legge 1185/1967 elenca in modo tassativo le categorie di persone a cui il passaporto non può essere rilasciato. Di seguito trova la sintesi aggiornata delle ipotesi ancora in vigore nel 2026.

Motivo ostativo Riferimento Come si supera
Genitori di figli minori senza assenso dell’altro genitore Art. 3 lett. b) Assenso dell’altro genitore o autorizzazione del Giudice tutelare
Persone sottoposte a procedimento penale Art. 3 lett. d) Nulla osta dell’Autorità giudiziaria competente
Condannati con pena restrittiva da espiare Art. 3 lett. e) Estinzione della pena o provvedimento del giudice
Sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione Art. 3 lett. f) e g) Cessazione della misura
Debitori verso lo Stato per multe o ammende Art. 3 lett. c) Pagamento o garanzia del debito

Va precisato che alcune ipotesi storiche, come l’obbligo di assolvere il servizio di leva (lett. a), non sono più applicabili dal momento che il servizio militare obbligatorio è stato sospeso in Italia dal 1° gennaio 2005. Resta invece pienamente operativa la causa più frequente nella pratica quotidiana: quella legata ai figli minori.

Il Caso più Comune: Genitori con Figli Minori

Il motivo ostativo che la Questura incontra più spesso riguarda i genitori di figli minorenni. La legge stabilisce che il genitore non può ottenere il passaporto senza l’assenso dell’altro genitore, indipendentemente dal fatto che la coppia sia sposata, separata, divorziata o non abbia mai contratto matrimonio.

Questa regola tutela il diritto del minore a non essere allontanato indebitamente da uno dei genitori. In mancanza di accordo, l’interessato deve rivolgersi al Giudice tutelare del Tribunale competente, che valuta la situazione e può rilasciare l’autorizzazione in sostituzione del consenso negato.

Se desidera approfondire come compilare correttamente il consenso, può consultare la nostra guida sulla dichiarazione scritta di assenso all’espatrio per il passaporto, che spiega modulo e firme richieste.

Importante: Anche il genitore vedovo deve dimostrare la propria condizione: in questo caso l’assenso non è necessario, ma occorre presentare il certificato di morte dell’altro genitore o un’autocertificazione equivalente.

Cosa Rispondere alla Domanda sui Motivi Ostativi

Durante la richiesta, sul modulo e nel sistema online compare la dicitura “conoscenza di motivi ostativi al rilascio del passaporto“, con la scelta tra “sì” e “no”. Molti richiedenti si bloccano davanti a questa domanda temendo di sbagliare.

La risposta corretta è semplice: se Lei non si trova in nessuna delle condizioni elencate dall’articolo 3 della Legge 1185/1967, deve dichiarare di NON essere a conoscenza di motivi ostativi. In pratica, sta affermando di non avere figli minori senza assenso, di non essere sottoposto a procedimenti penali e di non dover scontare pene.

Se invece una di quelle condizioni La riguarda, deve indicarlo e fornire la documentazione che supera l’impedimento (assenso, nulla osta, autorizzazione del giudice). Per i dettagli su come compilare questa parte, può leggere la guida dedicata a come rispondere ai motivi ostativi al rilascio del passaporto.

  • Nessuna condizione ostativa: dichiari “no” e prosegua con la domanda ordinaria.
  • Figli minori: alleghi l’assenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del Giudice tutelare.
  • Procedimento penale in corso: alleghi il nulla osta dell’Autorità giudiziaria.
  • Dubbi sulla propria posizione: chieda chiarimenti all’Ufficio passaporti prima di firmare.

Come Comportarsi se il Passaporto Viene Negato

Se la Questura rileva un motivo ostativo, comunica al richiedente un provvedimento di diniego o di sospensione. Questo atto deve essere motivato per iscritto e indicare la norma applicata, in modo che Lei possa comprendere la ragione del rifiuto e gli strumenti di tutela.

Contro il diniego sono possibili due strade principali. La prima è il ricorso gerarchico al Prefetto o al Ministero dell’Interno entro 30 giorni. La seconda è il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nota: Quando il diniego dipende dall’assenza di assenso del coniuge separato o dell’altro genitore, la via più rapida è quasi sempre il ricorso al Giudice tutelare, non il ricorso amministrativo.

Nei casi che coinvolgono coniugi separati, può essere utile la nostra guida sull’assenso al rilascio del passaporto con coniuge separato, dove vengono illustrate le procedure e i moduli necessari.

Passaporto e Cittadini Stranieri Residenti in Italia

I cittadini stranieri non richiedono il passaporto italiano in Questura, ma presso il proprio Consolato o Ambasciata. Anche in quel contesto possono esistere motivi ostativi previsti dalla legge del Paese di origine, come obblighi militari, procedimenti pendenti o pendenze fiscali.

Per chi risiede in Italia e deve rinnovare il documento del proprio Paese, le rappresentanze diplomatiche applicano regole proprie. Le consigliamo di verificare sempre con il Consolato di competenza quali sono le condizioni richieste e i documenti da presentare prima di fissare l’appuntamento.

Domande Frequenti

Cosa significa “motivi ostativi” sul passaporto?

Significa le condizioni previste dall’articolo 3 della Legge 1185/1967 che impediscono il rilascio del passaporto, come avere figli minori senza assenso dell’altro genitore o essere sottoposti a procedimenti penali.

Cosa devo rispondere alla domanda sui motivi ostativi?

Se Lei non rientra in nessuna delle condizioni di legge, deve dichiarare di non essere a conoscenza di motivi ostativi. In caso contrario, deve segnalarlo e allegare la documentazione che supera l’impedimento.

Posso ottenere il passaporto se ho figli minori?

Sì, ma serve l’assenso dell’altro genitore. Se l’assenso viene negato, può richiedere l’autorizzazione al Giudice tutelare del Tribunale competente.

Cosa posso fare se mi negano il passaporto?

Può presentare ricorso gerarchico al Prefetto o al Ministero dell’Interno entro 30 giorni, oppure ricorso al TAR entro 60 giorni. Nei casi di mancato assenso conviene rivolgersi al Giudice tutelare.

I motivi ostativi valgono anche per il rinnovo del passaporto?

Sì. La verifica dei motivi ostativi avviene a ogni rilascio, compreso il rinnovo. Anche per il rinnovo deve dichiarare di non trovarsi in condizioni ostative.