ART.3 L.1185/67 PASSAPORTO

ART.3 L.1185/67 PASSAPORTO


Passaporto: Art.3 L.1185/67

Che cos’è?

Il passaporto è un documento che certifica l’identità e la cittadinanza di una persona. In Italia è disciplinato dall’art. 3 della legge 1185/67, che ne regola l’emissione e il rilascio.

A chi è rivolto?

Il passaporto è rivolto a tutti i cittadini italiani maggiorenni, che ne fanno richiesta presso i competenti uffici delle Questure. Può essere richiesto anche ai minori, ma solo con l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.

Come ottenerlo?

Per ottenere il passaporto, bisogna presentare domanda presso la Questura competente, allegando i seguenti documenti:

  • Una fotocopia della carta d’identità
  • Un certificato di nascita in carta semplice
  • Un certificato di cittadinanza in carta semplice
  • Un certificato di residenza in carta semplice

Inoltre, in alcuni casi, può essere necessario presentare ulteriori documenti, come ad esempio un certificato di stato di famiglia o un certificato di matrimonio.

Validità

Il passaporto ha una validità di 10 anni per i maggiorenni e di 5 anni per i minori. Tuttavia, in caso di viaggi all’estero, la validità del documento può essere inferiore, a seconda delle leggi dei paesi di destinazione.

Passaporto – Art.3 L.1185/67

Che cos’è?

Il passaporto è un documento rilasciato ai cittadini italiani e stranieri che serva come prova della propria identità e della propria cittadinanza. È rilasciato ai cittadini italiani dalle Questure e dai Comuni per viaggiare all’estero.

La Legge 1185/67

La Legge 1185/67, recepita nell’ordinamento italiano dal D.P.R. 739 del 10/07/1973, regolamenta la questione della rilascio, validità e rinnovo del passaporto.

Art. 3 della Legge 1185/67

L’Art. 3 della Legge 1185/67 prevede che i passaporti possano essere rilasciati ai cittadini italiani maggiorenni o ai minori non accompagnati da un genitore.

Requisiti per il rilascio

Per ottenere il passaporto, è necessario presentare:

  • una domanda di rilascio, firmata dal richiedente;
  • due fotografie formato tessera;
  • copia del documento d’identità;
  • copia del codice fiscale;
  • copia della carta di soggiorno, se si tratta di un cittadino straniero.

Durata e rinnovo

Il passaporto ha una validità di 10 anni dal momento del rilascio. In caso di scadenza, è possibile rinnovare il documento presentando una nuova domanda di rilascio.

What is the duration of a passport issued under Art.3 L.1185/67?

The duration of a passport issued under Art.3 L.1185/67 is five years.

What documents are required to obtain a passport issued under Art.3 L.1185/67?

In order to obtain a passport issued under Art.3 L.1185/67, the following documents are required:

1. A valid form of identification, such as a driver’s license or national ID card

2. Two passport-sized photos

3. Proof of address, such as a utility bill or bank statement

4. A declaration of citizenship, signed and certified by a public notary

5. A completed application form

6. Any supporting documents requested by the issuing authority, such as a birth certificate or marriage license.

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